Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

CIPL Agricoltura Operai Bergamo: siglato il rinnovo

Firmato il rinnovo del contratto per i 6 mila operai agricoli e florovivaisti di Bergamo

Nei giorni scorsi Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil di Bergamo, con Confagricoltura, Cia Alta Lombardia e Coldiretti hanno siglato il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, a tempo indeterminato e determinato, nella sede di Confagricoltura Bergamo, ad Azzano San Paolo. 
L’intesa, volta a migliorare il precedente accordo del maggio 2021, riconosce ai lavoratori un incremento del salario pari al 6,2% da erogare con una prima tranche del 6% dal 1° ottobre e con una seconda tranche dello 0,2% dal 1° giugno 2025. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum dal valore di 150,00 euro, nella busta paga di ottobre per gli operai a tempo indeterminato, e di 75,00 euro per quelli a tempo determinato, con almeno 100 giornate lavorate nell’anno in corso e di 50,00 euro per chi, a tempo determinato, ha meno di 100 giornate. 
Le Parti sociali hanno stabilito anche di:
– armonizzare le maggiorazioni retributive, già ora previste alla percentuale attualmente più elevata, per il lavoro straordinario, quello festivo e notturno;
– garantire la giornata retribuita in concomitanza della convocazione in Questura per il foto-segnalamento del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno;
– presentare un progetto in sede d’incontro dell’Ente Bilaterale CASAF entro la fine di marzo.
L’accordo è valido dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 

Lavoratori delle piattaforme digitali: nuove norme dall’Europa

Adottata una nuova direttiva per rendere più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane (Consiglio europeo, comunicato 14 ottobre 2024).

Il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per migliorare le condizioni di lavoro degli oltre 28 milioni di persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l’Ue. In particolare, la direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate.

La normativa, inoltre, contribuirà a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo di beneficiare dei diritti che spettano loro in materia di lavoro. Gli stati membri stabiliranno una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, che sarà attivata quando si ravvisino fatti che indicano controllo e direzione.

L’iter del provvedimento risale al 2021: infatti la proposta della Commissione è stata pubblicata il 9 dicembre 2021. I ministri dell’Occupazione e degli affari sociali hanno raggiunto un accordo sull’orientamento generale del Consiglio nella sessione del 12 giugno 2023. I negoziati con il Parlamento europeo sono stati avviati l’11 luglio 2023 e si sono conclusi con l’accordo raggiunto l’8 febbraio 2024.

Ora la direttiva sarà firmata sia dal Consiglio, sia dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Gli stati membri avranno poi 2 anni per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

CCNL Cemento Industria: siglato l’accordo per l’adeguamento salariale



Previsto un aumento di 120,00 euro al parametro medio


Nei giorni scorsi i sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e l’associazione datoriale Federbeton hanno sottoscritto un accordo sull’adeguamento delle tabelle salariali, prevedendo un aumento di 120,00 euro al parametro di addensamento medio. 
In applicazione dell’art. 44 del CCNL di Settore l’accordo sottoscritto risponde ad una richiesta fatta dalle organizzazioni sindacali all’associazione di categoria, consentendo di recuperare l’inflazione registrata nel triennio di vigenza contrattuale 2022-2024.
L’incremento retributivo di 120,00 euro previsto dall’accordo andrà infatti a sommarsi all’ultima tranche di aumento pari a 39,00 euro, che erogato nel mese di dicembre 2024 porterà nelle buste paga delle lavoratrici e lavoratori un ulteriore aumento medio di 159,00 euro.  In totale l’aumento sul triennio 2022-2024 è di 239,00 euro
In attesa della diffusione del testo ufficiale si riportano le retribuzioni diffuse dalle Parti Sociali. 














































Area professionale Livelli Aumenti dal 1° dicembre 2024
Area direttiva 238,50
213,51
195,34
Area concettuale 185,12
178,31
169,22
Area specialistica 159,00
152,19
146,51
Area qualificata 137,42
131,74
Area esecutiva 113,57

Fondo sostegno all’editoria, dal 28 ottobre invio delle domande per accedere ai contributi

La fase di presentazione delle domande telematiche per beneficiare del contributo destinato alle emittenti radiofoniche e televisive che hanno effettuato investimenti in tecnologie innovative nel 2023, va dal 28 ottobre al 19 novembre 2024 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 ottobre 2024).

La misura, istituita dalla Legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 375, è rivolta alle imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive, al fine di incentivare gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale nel settore dell’editoria radiofonica e televisiva.

 

Il contributo è concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione degli investimenti realizzati nell’anno 2023 e dichiarati in domanda, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

 

Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024. Al riguardo il MIMIT comunica che, qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

 

Le risorse, stanziate nell’ambito del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”, sono così suddivise:

  • 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali;

  • 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale;

  • 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.

Le imprese che intendono accedere al contributo per l’anno 2023 possono presentare la domanda telematica dal 28 ottobre 2024 al 19 novembre 2024, attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del MIMIT.