Contribuzione INPGI: il 31 ottobre scade il termine per il versamento a saldo

L’Istituto ha comunicato le diverse modalità di pagamento (INPGI, comunicato 11 ottobre 2024).

L’INPGI ha rammentato la scadenza del termine per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2023 dai giornalisti iscritti all’Istituto, fissata per il prossimo 31 ottobre. Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2024 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle 3 rate mensili previste, con scadenza il 31 Ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2024.

Le modalità di pagamento

Il pagamento, a scelta del giornalista, potrà essere effettuato mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo G002 (per i versamenti in unica soluzione) o G003 (per i versamenti in 3 rate), indicando il codice identificativo 22222, il codice Ente P e  nei campi mese/anno di riferimento 01/2023. Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato. In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto indicato nel comunicato in commento pubblicato sul sito istituzionale, avendo cura di indicare nella causale: “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure S1 (per la prima rata e S2 e S3 per le rate successive), seguiti da 2023  e dal codice fiscale e/o matricola INPGI.

CIRL Idraulico forestale Lombardia: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti 40,00 euro di aumento e novità, tra le altre cose, su classificazione del personale e permessi

In data 8 ottobre 2024, le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, le delegazioni di Ersaf e dei consorzi forestali e la regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale regionale idraulico forestale relativo alla regione Lombardia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda la parte retributiva, dal 1° settembre 2024 è previsto un aumento salariale pari a 40,00 euro (parametro 100). Inoltre, è stato inserito all’art. 4, nei lavoro elencati per la stabilizzazione della manodopera anche il vivaismo forestale. All’interno della classificazioni, al 3° livello operai qualificati Super anche i profili di: muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale; mentre, al 2° livello operai qualificati anche i profili di: muratore, ferraioli e falegnami qualificati.
Viene specificato che all’interno dell’orario di lavoro rientra anche la preparazione dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature da utilizzare nella giornata lavorativa. All’art. 13 bis “permessi straordinari” viene aggiunto che in caso di decesso o di un parente o affine entro il 2° grado o del convivente ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. A tutti gli assunti vengono riconosciute le ore per le visite mediche pre-assuntive e incostanza di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio-pasto avute nella giornata, salvo condizioni di miglior favore. 

Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

CIPL Agricoltura Operai Bergamo: siglato il rinnovo

Firmato il rinnovo del contratto per i 6 mila operai agricoli e florovivaisti di Bergamo

Nei giorni scorsi Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil di Bergamo, con Confagricoltura, Cia Alta Lombardia e Coldiretti hanno siglato il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, a tempo indeterminato e determinato, nella sede di Confagricoltura Bergamo, ad Azzano San Paolo. 
L’intesa, volta a migliorare il precedente accordo del maggio 2021, riconosce ai lavoratori un incremento del salario pari al 6,2% da erogare con una prima tranche del 6% dal 1° ottobre e con una seconda tranche dello 0,2% dal 1° giugno 2025. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum dal valore di 150,00 euro, nella busta paga di ottobre per gli operai a tempo indeterminato, e di 75,00 euro per quelli a tempo determinato, con almeno 100 giornate lavorate nell’anno in corso e di 50,00 euro per chi, a tempo determinato, ha meno di 100 giornate. 
Le Parti sociali hanno stabilito anche di:
– armonizzare le maggiorazioni retributive, già ora previste alla percentuale attualmente più elevata, per il lavoro straordinario, quello festivo e notturno;
– garantire la giornata retribuita in concomitanza della convocazione in Questura per il foto-segnalamento del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno;
– presentare un progetto in sede d’incontro dell’Ente Bilaterale CASAF entro la fine di marzo.
L’accordo è valido dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. 

Lavoratori delle piattaforme digitali: nuove norme dall’Europa

Adottata una nuova direttiva per rendere più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane (Consiglio europeo, comunicato 14 ottobre 2024).

Il Consiglio europeo ha adottato nuove norme per migliorare le condizioni di lavoro degli oltre 28 milioni di persone che lavorano mediante piattaforme di lavoro digitali in tutta l’Ue. In particolare, la direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali renderà più trasparente l’uso degli algoritmi nella gestione delle risorse umane, garantendo che i sistemi automatizzati siano monitorati da personale qualificato e che i lavoratori abbiano il diritto di contestare le decisioni automatizzate.

La normativa, inoltre, contribuirà a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali, consentendo di beneficiare dei diritti che spettano loro in materia di lavoro. Gli stati membri stabiliranno una presunzione legale di rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, che sarà attivata quando si ravvisino fatti che indicano controllo e direzione.

L’iter del provvedimento risale al 2021: infatti la proposta della Commissione è stata pubblicata il 9 dicembre 2021. I ministri dell’Occupazione e degli affari sociali hanno raggiunto un accordo sull’orientamento generale del Consiglio nella sessione del 12 giugno 2023. I negoziati con il Parlamento europeo sono stati avviati l’11 luglio 2023 e si sono conclusi con l’accordo raggiunto l’8 febbraio 2024.

Ora la direttiva sarà firmata sia dal Consiglio, sia dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Gli stati membri avranno poi 2 anni per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.