Lavoratori stranieri: le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025

 

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730i per lavoro autonomo e 110.000 per lavoro subordinato stagionale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 24 ottobre 2024, n. 9032).

In attuazione di quanto previsto, tra gli altri, dal D.L. n. 145/2024, i ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Turismo hanno diramato una circolare congiunta con le indicazioni operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri.

In particolare, dal 1° al 30 novembre prossimi sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi Ali del Ministero dell’interno. Lo stesso Portale dovrà essere utilizzato per l’invio delle domande a partire dai “click day” previsti il 5, il 7 e il 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori. 

Per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un’identità digitale SPID o CIE. I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all’iter della domanda.

Inoltre, va rammentato che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all’estero, devono prima verificare presso il Centro per l’impiego (CPI) competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro 8 giorni dalla richiesta.

Alla circolare congiunta in commento sono allegati il modulo per la domanda al Centro per l’impiego e il modulo per autocertificare il mancato riscontro da parte del CPI, l’inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

CCNL Terme: nuovi minimi a partire da ottobre 2024



Con l’ipotesi di accordo, previsti aumenti retributivi per i dipendenti del settore


Le Parti sociali Federterme, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno previsto, con l’ipotesi di accordo siglato l’8 ottobre 2024, nuovi aumenti del minimo tabellare al IV livello, pari a 200,00 euro lordi da riparametrare per gli altri livelli, ripartiti come segue:
– 60,00 euro con la busta paga di ottobre 2024;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2025;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° giugno 2026;
– 35,00 euro a decorrere dal 1° dicembre 2026.
Di seguito, la tabella con i nuovi minimi retributivi.


















































































Livelli 10/2024 01/06/2025 01/12/2025 01/06/2026 01/12/2026 A regime €/mese
1° SA 112,50 65,63 65,63 65,63 65,63 2.111,72
1° SB 105,47  61,52 61,52 61,52 61,52 1.979,64
95,63 55,78 55,78 55,78 55,78 1.794,86
78,28 45,66 45,66 45,66 45,66 1.469,32
65,63 38,28 38,28 38,28 38,28 1.231,76
4° Super 61,88 36,09 36,09 36,09 36,09 1.161,39
60,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.126,20
53,44 31,17 31,17 31,17 31,17 1.002,82
46,88 27,34 27,34 27,34 27,34  879,97

CCNL Cooperative Sociali: aumenti dal 1° ottobre



Prevista la seconda tranche di aumenti per un importo pari a 30,00 euro al livello C1


Il 26 gennaio scorso è stata sottoscritta dall’Associazione Generale Cooperative Italiane-Solidarietà, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cil, Uil-Fpl, Uiltucs- Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali, che ha previsto l’incremento dei minimi conglobati della retribuzione secondo le seguenti scadenze:
– 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al Livello C1;
30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al Livello C1;
– 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al Livello C1.
Di seguito i nuovi minimi, pubblicati con il verbale di accordo del 5 marzo.












































Livello Minimo
F 2 2.455,67
F 1 2.150,18
E 2 1.947,00
D 3 1.803,62
E 1 1.803,62
D 2 1.694,41
C 3 1.605,99
D 1 1.605,99
C 2 1.560,27
C 1 1.515,21
B 1 1.408,89
A 2 1.345,95
A 1 1.333,54




 

Dogane: istituito l’albo dei punti vendita ricariche

 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito in data 25 ottobre 2024 l’albo dei punti vendita ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicato 25 ottobre 2024).

Con determinazione del Direttore n. 656848/RU, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

 

Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

 

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

 

L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale delle Dogane.

Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), ovvero CNS o CIE.

L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA.

 

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

Codice della crisi d’impresa: le competenze dell’INPS

Illustrate le disposizioni normative che regolano la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (INPS, messaggio 25 ottobre 2024, n. 3553).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni normative che regolano la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. Infatti, il 28 settembre 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 136/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” (CCII).

In particolare, l’articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, ha stabilito che quanto previsto dagli articoli 16, comma 6, e 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo, sia applicato alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. La stessa previsione, con riguardo alle modifiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) trova applicazione ai piani di ristrutturazione soggetti a omologa.

Nell’ambito delle modifiche apportate al CCII dal decreto legislativo in argomento, particolare rilevanza assumono le disposizioni normative che regolano la competenza a esprimere l’adesione rispetto alle proposte transattive formulate nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti e nell’ambito delle procedure di concordato preventivo. L’intervento legislativo, in sostanza, ha completato la disciplina della competenza decisionale in materia di transazioni che, nel testo previgente, declinava il procedimento esclusivamente per l’Agenzia delle entrate.

Transazione su crediti tributari e contributivi

L’articolo 16, comma 6 del D.Lgs. n. 136/2024 ha sostituito l’articolo 63 del CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 del medesimo CCII.

In particolare, tale articolo, confermando la pregressa disciplina, dispone che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti fino alla data di presentazione della proposta di transazione.

Tra le novità, invece, introdotte nel nuovo articolo 63 del CCII, il comma 2 dispone che per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale.

L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione, come espressamente previsto dal comma 2 del citato articolo 63.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L’articolo 21, comma 4 del D.Lgs. n. 136/2024, analogamente a quanto avvenuto con la riscrittura dell’articolo 63, comma 2, del CCII, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’articolo 88 del CCII, che al comma 6, per effetto delle modifiche intervenute, stabilisce che: per i contributi previdenziali amministrati dall’INPS il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell’articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 88 del CCII, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del medesimo articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.