CIPL Agricoltura Operai Ravenna: rotta la trattativa per il rinnovo del contratto

E’ scontro tra OO.SS. e Parte datoriale sugli aumenti economici 

Dopo circa un anno di negoziato si sono interrotte tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confagricoltura, Cia e Coldiretti le trattative per il rinnovo del contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ravenna. 
Come affermano i segretari delle OO.SS. della provincia di Ravenna, la rottura del tavolo negoziale è avvenuta a seguito di risposte assolutamente insufficienti dalla parte datoriale, sul tema salariale. Per i Sindacati nei vari incontri con la Parte datoriale non sono state presentate proposte sia normative che salariali in linea con l’attuale modello contrattuale.
Per il rinnovo del contratto i Sindacati hanno ribadito la centralità dell’aumento economico, evidenziando che la richiesta d’aumento del 7%, contenuta nella piattaforma sindacale, in aggiunta al 3,5% da accordo unitario stabilito a livello nazionale, ha l’obiettivo di salvaguardare la crescita dei salari, recuperando, anche solo in parte, la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dall’infiammata inflativa degli ultimi anni. Pertanto, la risposta datoriale, ferma al 5,5%, risulta inferiore a quanto stabilito dalle regole contrattuali. 
In conclusione i segretari di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil provinciali hanno ribadito che le lavoratrici ed i lavoratori del settore agricolo che sono stati sempre disponibili ad aiutare a ripristinare le aziende colpite dai danni delle alluvioni hanno diritto, come successo nei rinnovi contrattuali degli altri settori dell’agroalimentare, di vedere riconosciuta la loro dignità.
Per quanto sopra, con l’auspicio di riprendere un confronto, la delegazione trattante di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ha deciso di intraprendere una mobilitazione di settore. 

CPB: modalità e termini per il versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886).

L’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:

– hanno applicato gli “ISA”;

– hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;

– hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017.

 

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, il provvedimento dell’Agenzia prevede che l’opzione venga esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

 

Per le società e associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

– la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive va effettuata da parte della società o associazione;

– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali va effettuata da parte dei soci o associati.

 

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Controlli sui beneficiari dell’Assegno di inclusione, le modalità

Il caso dell’omessa comunicazione del reddito da avvio di attività di lavoro dipendente in corso di erogazione della misura (INPS, messaggio 31 ottobre 2024, n. 3624).

L’INPS ha fornito le modalità di attivazione del controllo basato sullo scenario di rischio riguardante l’avvio di attività di lavoro dipendente in corso di godimento dell’Assegno di inclusione (ADI), non dichiarata dai componenti del nucleo familiare. Infatti, il diritto all’ADI è riconosciuto sulla base di specifici requisiti che devono essere posseduti dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e mantenuti per l’intera durata di fruizione del beneficio.

Pertanto, allo scopo di effettuare le necessarie verifiche sul possesso di tali requisiti, l’INPS ha introdotto una serie di controlli preventivi, che si fondano sulla consultazione dei dati e delle informazioni presenti negli archivi informatici a disposizione dell’INPS, nonché su specifici scenari di rischio.

Dichiarazione dell’avvio di attività di lavoro dipendente 

L’articolo 3, comma 5 del D.L.n. 48/2023 e l’articolo 8, comma 8 del D.M. n. 154/2023, prevedono che, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso di fruizione dell’ADI, il componente del nucleo che ha avviato un’attività di lavoro dipendente deve provvedere alla comunicazione del reddito derivante dall’attività all’INPS entro 30 giorni dalla data di avvio della medesima, secondo le modalità definite dall’INPS.

Per l’adempimento di questi obblighi di comunicazione, l’INPS ha reso disponibile il modello “ADI-Com Esteso”, utilizzabile dal 18 marzo 2024. Sono tenuti alla presentazione di tale modello tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità, anche se non ricompresa nella scala di equivalenza dell’ADI.

Il reddito da lavoro, le indennità o i benefici percepiti dichiarati nei modelli “ADI-Com Esteso” sono oggetto di valutazione ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione in relazione alle soglie di reddito familiare previste dall’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2 del D.L. n. 48/2023 e non determinano, in attuazione dell’articolo 3, commi 5 e 7 del medesimo decreto-legge e dell’articolo 8, commi 8 e 11, del D.M. n. 154/2023, variazioni dell’importo mensile entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, calcolati per l’intero nucleo familiare.

L’omessa comunicazione del reddito 

A partire dal mese di giugno 2024 sono state avviate le attività di controllo previste dallo scenario di rischio in argomento, che consistono nella verifica relativa all’omessa presentazione del modello “ADI-Com Esteso” per tutte le domande di ADI in stato “accolta” nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro in corso di erogazione del beneficio.

In caso di omessa comunicazione, la procedura ADI provvede a sospendere l’erogazione del beneficio, nel quale risulti:

– la presenza di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente o percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano la corresponsione di una indennità;
– che il componente lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso” entro 30 giorni dall’avvio dell’attività lavorativa.
L’INPS segnala anche che in base ai criteri sopra illustrati, verranno effettuati controlli anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le precedenti competenze.

 

Sospensione della prestazione e decadenza

 

Le domande individuate tramite l’applicazione dello scenario di rischio in commento con le modalità indicate precedentemente sono poste in stato “sospesa”, con la motivazione procedurale: “Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente o iniziative di politica attiva che prevedano indennità, entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023)” e l’indicazione in nota del/dei rapporti di lavoro individuati.

La presentazione del modello “ADI-Com Esteso” determina la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, laddove necessario. La sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.

Qualora entro 3 mesi dall’avvio dell’attività lavorativa o dei percorsi di politica attiva per il lavoro, il componente che abbia avviato l’attività o i percorsi non abbia provveduto alla presentazione del modello “ADI-Com Esteso”, la prestazione, salvo diversa indicazione, viene posta centralmente in decadenza.

 

CCNL Funzioni Locali: resoconto incontro all’Aran

Prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale 2022-2024 con posizioni ancora distanti

La Fp-Cgil ha informato sul resoconto dell’incontro tenutosi all’Aran per il rinnovo contrattuale del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Per quanto riguarda la Sigla, l’esito dell’incontro non è stato soddisfacente, sia per il confronto avuto per il trattamento economico delle ferie, sia sul sistema delle relazioni sindacali. Non è stata ben accolta la proposta da parte dell’Aran di incrementare il fondo dello straordinario con risorse etero finanziate o quello delle elevate qualificazioni sacrificando, a detta del sindacato, le risorse per le stabilizzazioni o il budget per le progressioni tra aree che si sommano al blocco del turn over previsto nel disegno di legge di bilancio 2025. La Fp-Cgil chiede l’istituzione della quarta Area, presente anche negli altri comparti pubblici, con il riconoscimento del trattamento retributivo. La proposta dell’Agenzia di prorogare l’istituto delle progressioni tra aree in deroga al 30 giugno 2026 per sanare i ritardi delle amministrazioni è stata ritenuta insufficiente.
Inoltre, si registra anche l’assenza del rifinanziamento dello 0,55% del monte salari. In previsione dell’approvazione della legge di bilancio 2025, questa percentuale verrà ridotta ulteriormente per effetto della riduzione del turn over al 75%. Per favorire l’attrattività del lavoro nel comparto delle funzioni locali si dovrebbe puntare, ribadisce la sigla, su stipendi adeguati a sostenere il costo della vita e adeguati livelli occupazionali. 

Ebat Foggia: contributo per lavoratori agricoli con figli o coniuge con invalidità superiore al 74%

C’è tempo per la presentazione delle domande fino al 6 dicembre 2024

Il Comitato della CIALA-EBAT, Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ha deliberato l’assegnazione per l’anno 2024 di un contributo a favore di lavoratori agricoli, assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e residenti nella provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, con figli o coniuge conviventi aventi un’invalidità superiore al 74%.
La domanda potrà essere presentata dalle lavoratrici e/o lavoratori, occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, che applicano il contratto collettivo provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia in regola con il versamento dei contributi. Il Comitato precisa che i richiedenti dovranno risultare iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli OTI ed OTD della provincia di Foggia, con almeno 51 giornate nell’anno 2023. Per i residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti, a condizione che dichiarino di non aver richiesto identico contributo ad altra Cassa.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento del richiedente;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2023, o copie modelli UNILAV anno 2023 o CU 2024;
– certificato attestante la condizione di invalidità superiore al 74%;
– attestazione ISEE 2024 con un valore non superiore a 20.000,00 euro;
– per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, da allegare anche i prospetti riepilogativi F24 dell’INPS e le quietanze di pagamento dell’anno 2023;
– autocertificazione stato di famiglia;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande potranno essere presentate tramite Patronato, inviate all’indirizzo pec o a mano presso gli uffici entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2024.