CCNL Servizi Anpit-Cisal: da novembre previsti nuovi minimi retributivi



Con la busta paga di novembre in arrivo nuove retribuzione


Le Parti datoriali Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario, con l’assistenza di Cisal, hanno sottoscritto il 29 ottobre 2021 un CCNL, con decorrenza 1° novembre 2021 e scadenza al 31 ottobre 2024, stabilendo nuovi minimi retributivi da erogare al 1° novembre 2024.
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, forniscono servizi distributivi o gestiscono piattaforme logistiche. Nella tabella riportata di seguito i nuovi minimi retributivi.
 















































Livello Minimo
Dirigente 4.848,00
Quadro (ex QA1) 2.404,00
A1 (ex A2) 2.089,60
A2 (ex A3) 1.879,20
B1 1.671,20
B2 1.512,80
Venditore Gestionale 1.504,08
Venditore 1 1.361,52
C1 1.356,80
C2 1.250,40
Venditore 2 1.221,12
D1 1.146,40
Venditore 3 1.125,36
D2 1.040,00

La riduzione dei premi degli artigiani per il 2024

Pubblicato il decreto nella sezione Pubblicità legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.M. 9 ottobre 2024).

Il D.M. 9 ottobre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del dicastero. Il provvedimento determina la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023 (ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b) della Legge n. 296/2006), in misura pari al 4,81% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2024, come previsto nella deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL del 18 luglio 2024, n. 43 (articolo 1, D.M. 9 ottobre 2024).

L’articolo 2 del decreto ministeriale in argomento stabilisce che le economie, eventualmente generate dall’applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, sono destinate a incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal medesimo decreto.
Infine, l’INAIL è incaricato di effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese. 

Il decreto in argomento verrà ora trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

 

CCNL Funzioni Centrali: siglato il rinnovo

Previsti nuovi minimi, la settimana di quattro giorni e buoni pasto in smart working

Il 6 novembre è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo da Aran e Cisl-Fp, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp e Confintesa-Fp (hanno deciso di non sottoscrivere l’intesa preliminare la Fp-Cgil, la Uil-Pa e Usb-Pi) per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024 ed applicabile al Comparto Funzioni
Centrali.
Innanzitutto, sono previsti nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024:
– elevate professionalità: 193,90 euro;
– funzionari: 155,10 euro;
– assistenti: 127,70 euro;
– operatori: 121,40 euro.
Definita, anche, l’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni lavorativi con riproporzionamento delle giornate di ferie annue e di tutte le assenze giornaliere previste dalla legge.
Inoltre, si prevede l’erogazione del buono pasto per la giornata in lavoro agile svolta con le stesse ore previste in presenza e la possibilità di aumentare  le giornate di smart working per coloro che assistono familiari con disabilità in situazione di gravità o genitori con bambini piccoli.
Previsto un capitolo sull’age management al fine di adottare strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.

Investimenti nella ZES unica, aggiornato il modello di comunicazione integrativa

È stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 novembre 2024, n. 406943).

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, debbano inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

L’articolo 8 del D.L. n. 155/2024, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 9 settembre 2024, n. 350036, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

CCNL Commercio Confcommercio: da novembre nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Con la sottoscrizione dell’accordo integrativo, dal 1° novembre è possibile sottoscrivere il contratto di apprendistato per le nuove figure professionali

Il 31 ottobre 2024, Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 relativo ai profili formativi e alle nuove figure professionali per l’apprendistato. All’interno del suddetto contratto sono state individuati nuovi profili professionali, inseriti nella classificazione del personale.
Dopo una serie di accordi, nella fattispecie quelli del 28 marzo 2024, del 27 giugno 2024 e del 1° ottobre 2024, con i quali veniva indicato lo slittamento delle date di entrata in vigore dei profili e della relativa attuazione del contratto di apprendistato per le nuove mansioni inserite; con l’accordo del 31 ottobre si è stabilito che dal 1° novembre 2024, ai fini delle assunzioni con contratto di apprendistato, si applicano le nuove figure di cui agli artt. 113, 115 e 115.1 e i relativi profili professionali. 
Per quel che concerne la figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 del CCNL vigente, le Parti sono d’accordo che il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico sarà al 2° livello per tutta la durata dei 36 mesi.